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Dopo aver affrontato il tema delle invenzioni dei lavoratori dipendenti nell’ambito delle imprese private (articolo precedente Invenzioni dei lavoratori e proprietà intellettuale) è interessante analizzare le regole adottate per le invenzioni realizzate da un ricercatore di università, di ente pubblico di ricerca o di IRCCS.

In particolare, è interessante cogliere il mutamento radicale subito dalla disciplina in seguito alla riforma del 2023 (legge del 24 luglio 2023, n. 102), mettendo in luce il principio alla base di tale cambiamento, ossia la valorizzazione degli investimenti operati dagli enti pubblici nel campo della ricerca.

Ricercatori e Innovazione

In linea con il principio secondo cui i diritti di sfruttamento economico di un’invenzione sono di regola riconosciuti in capo a chi ha investito risorse proprie per la realizzazione, è stata di recente ampiamente modificata la disciplina in tema di invenzioni dei ricercatori di università o altri enti pubblici di ricerca (legge 24 luglio 2023, n. 102, art. 3).

In particolare, è stato abolito il c.d. “professor privilege”, principio secondo il quale i diritti sull’invenzione spettavano al ricercatore inventore, nonostante la sussistenza di un rapporto di lavoro con l’università o l’ente di ricerca.

La riforma del 2023 ha invece allineato la disciplina delle invenzioni dei ricercatori con quella prevista per le invenzioni realizzate dai dipendenti di impresa privata.

Il nuovo articolo 65 C.p.i. prevede, infatti, che qualora un’invenzione sia realizzata nel corso di un rapporto di lavoro con un’università o un ente pubblico di ricerca, i rispettivi diritti appartengono, di norma, all’ente, salvo sempre il diritto dell’inventore-ricercatore ad essere riconosciuto come tale.

Al fine di incentivare la collaborazione tra imprese private ed enti di ricerca la norma prevede, inoltre, che  i diritti derivanti dalle invenzioni realizzate nell’esecuzione di attività di ricerca svolta dai ricercatori universitari, ma finanziata da soggetti terzi, debbano essere disciplinati da accordi contrattuali tra le parti redatti secondo linee guida ministeriali (D.M. 26 settembre 2023 – Linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori).

Infine, sempre con la legge 24 luglio 2023, n. 102 (art. 4), è stato introdotto nel Codice di Proprietà Industriale l’articolo 65-bis, volto a sostenere ulteriormente l’attività di ricerca delle università e degli altri enti pubblici promuovendo la collaborazione con imprese private. La norma prevede la possibilità per gli enti di dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico atto alla promozione della valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, incentivando la collaborazione con le imprese finanziatrici.