Soccorso istruttorio e documento errato: l’orientamento del TAR Veneto
Risponde a questo quesito il TAR Veneto (sez. I, sentenza n. 2142 dell’11 settembre 2024), affermando che la produzione da parte dell’operatore economico di un documento errato o incompleto nell’ambito del soccorso istruttorio non possa determinare la sua esclusione da una gara.
Dando continuità all’indirizzo della giurisprudenza secondo il quale “sotto il profilo materiale e fattuale, la produzione, per errore, di un documento «sbagliato» o «parziale» non è identificabile con l’assoluta inerzia dell’impresa soccorsa”, con l’ulteriore rilievo che “i principi generali […] inducono, senz’altro, a ritenere possibile, anche dopo l’attivazione del soccorso istruttorio – e, comunque, in ragione degli esiti di questo – un dialogo con l’operatore economico finalizzato a consentire la presentazione di ulteriori chiarimenti e precisazioni, per essere i primi non adeguati né esaustivi delle richieste della stazione appaltante”. (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2023, n. 10718; cfr., altresì, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6 febbraio 2024, n. 2234).
Interpretazione giurisprudenziale: l’importanza del dialogo tra le parti
Il TAR ha ritenuto che: “…l’Amministrazione è tenuta, qualora dalla documentazione integrativa residuino margini di incertezza facilmente superabili, a chiedere al concorrente ulteriori chiarimenti, in vista del raggiungimento del miglior risultato possibile in termini di apertura al mercato concorrenziale, specie qualora la legge di gara espressamente consenta, come nel caso di specie, la riattivazione del soccorso istruttorio nel caso in cui permangano criticità nella documentazione presentata dall’operatore economico”.
Riattivazione del soccorso istruttorio: applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Il TAR sottolinea che “…la riattivazione del soccorso istruttorio, nel caso qui in discussione, rappresenta una diretta applicazione del principio del risultato sostanziale, alla cui attuazione è funzionale la libera concorrenza tra le imprese, che, nell’attuale contesto normativo, rappresenta un super principio in quanto criterio interpretativo e applicativo di tutte le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici”.
Proprio per tale funzione teleologica, il principio della libera concorrenza ha una valenza precettiva e non meramente programmatica, promuovendo la trasparenza e l’equità nelle gare d’appalto, garantendo la massima apertura al mercato.