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Polizza sulla vita-Dichiarazioni reticenti dell’assicurato e legittimo rifiuto al pagamento dell’indennizzo

Tribunale di Teramo, Sentenza n. 1449/2024 pubbl. il 31/12/2024

Confermando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha ribadito che nel caso di polizza sulla vita, laddove un sinistro si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese sul proprio stato di salute dal contraente in sede di sottoscrizione del contratto, la Compagnia di assicurazioni, ai sensi dell’art. 1892, comma 3, c.c., convenuta in giudizio dai beneficiari, può sottrarsi al pagamento dell’indennità, limitandosi ad eccepire l’esclusione della garanzia. Detta eccezione è da ritenersi “eccezione in senso lato, risolvendosi nella contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo” e come tale, secondo la distinzione operata nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 1099/1998, non è soggetta alle decadenze di cui all’art. 167 c.p.c.

Venendo al merito, il Tribunale ha ritenuto che secondo il disposto dell’art. 1892 c.c., la reticenza dell’assicurato legittima il rifiuto della Compagnia di assicurazioni al pagamento dell’indennizzo in favore dei beneficiari di polizza, una volta accertato che:

  • le informazioni sullo stato di salute fornite in sede di stipula erano inesatte “avendo il de cuius omesso informazioni dirimenti sulla precedente complicata situazione patologica”.
  • nel questionario sanitario allegato al contratto era palese interesse della Compagnia “avere informazioni circa la storia clinica del de cuius, e i dati inerenti al proprio stato di salute che avessero avuto impatto determinante, stante la loro evidente attitudine ad incidere sul margine di rischio assicurato“.
  • la predisposizione di un questionario da parte dell’assicuratore, evidenzia l’intenzione dell’assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l’attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere e, quindi, dev’essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell’inesattezza o della reticenza”.
  • Tali informazioni sono state omesse dal contraente, avendo egli dichiarato, nell’apposito modulo, di non dover fornire elementi in tal senso”.
  • Tale omissione è riconducibile ad una grave negligenza dell’assicurato, “sia per la pregnanza dell’omissione e anche perché, sia nel contratto di polizza che nel modulo allegato, veniva esplicitata e specificata l’importanza delle informazioni fornite”.