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Al giorno d’oggi, i c.d. intangible assets rappresentano un valore fondamentale per le aziende private e pubbliche. In particolare, la titolarità di brevetti per invenzioni contribuisce a rendere l’azienda più appetibile per i propri stakeholders.

È importante quindi per le aziende private e per gli enti pubblici conoscere la disciplina in tema di invenzioni realizzate da dipendenti, ricercatori e su commissione poiché sollevano importanti questioni legali riguardanti la titolarità e la remunerazione.

Le regole che disciplinano le invenzioni dei dipendenti, dei ricercatori e su commissione mirano a bilanciare i diritti dei creatori con quelli delle organizzazioni che supportano e finanziano la ricerca e lo sviluppo. Ma quali sono queste regole?

Le invenzioni dei dipendenti

Il Codice della Proprietà Industriale all’articolo 64 distingue tre ipotesi di invenzioni realizzate dal lavoratore subordinato in azienda privata e collega ad esse tre distinte discipline:

  • Invenzioni di Servizio (art. 64, I comma, C.p.i): quando l’invenzione è sviluppata in esecuzione o adempimento del contratto ed è specificatamente prevista una retribuzione per tale attività, al datore di lavoro spetteranno tutti i diritti di sfruttamento economico derivanti dall’invenzione. Ciò significa che il datore di lavoro (l’azienda) acquisterà tali diritti a titolo originario.
  • Invenzioni di Azienda (art. 64, II comma, C.p.i.): laddove l’invenzione sia realizzata dal lavoratore dipendente in esecuzione del contratto, ma non sia prevista a tal fine una specifica retribuzione, i diritti di sfruttamento economico derivanti dall’invenzione spetteranno, come nel primo caso, al datore di lavoro, ma al dipendente spetterà un equo premio qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto o utilizzi l’invenzione in regime di segretezza (c.d. segreto industriale).

L’elemento distintivo tra le due ipotesi, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, risiede principalmente “nella presenza o meno di un’esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell’attività inventiva”.

  • Invenzioni Occasionali (art. 64, III comma, C.p.i.): il dipendente realizza l’invenzione nel campo di attività industriale del datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro e utilizzando le risorse aziendali, ma non sussiste un collegamento con l’oggetto della propria attività lavorativa. In tale ultima ipotesi, è il dipendente ad acquisire i diritti di sfruttamento economico sull’invenzione e potrà procedere autonomamente al deposito della domanda di brevetto comunicandolo al datore di lavoro. D’altro canto, il datore di lavoro nei tre mesi successivi al deposito della domanda potrà esercitare un diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero.

Il datore di lavoro qualora decida di esercitare il diritto di opzione dovrà naturalmente corrispondere al dipendente un canone o il prezzo per l’esercizio del diritto, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione.

In ogni caso il lavoratore dipendente ha il diritto ad essere riconosciuto quale autore dell’invenzione (diritto morale).

Invenzioni su Commissione

Le invenzioni su commissione seguono il principio generale del contratto di prestazione d’opera o di servizi. La titolarità dell’invenzione spetta, quindi, di norma, al committente se l’opera è stata realizzata seguendo specifiche istruzioni o esigenze del committente.

Al fine di salvaguardare l’investimento dell’azienda relativo alla commissione dell’invenzione, è fondamentale che il contratto stabilisca chiaramente i termini della proprietà intellettuale, per evitare contenziosi sulla titolarità dei diritti.