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Ci ha tenuto a ribadirlo il TAR Lombardia, sezione di Milano, sez. IV con la sentenza 11 giugno 2024, n. 1778, viste alcune criticabili pronunce di altre sedi del Giudice amministrativo (in particolare, TAR Calabria, sez. I, 29 maggio 2024, n. 848).

Il Collegio milanese ha infatti precisato che il chiaro richiamo dell’art. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 nella procedura espletata, l’importo del servizio oggetto di affidamento (inferiore alla soglia dei 140.000 euro), la previsione di un mero confronto tra preventivi e l’assenza di una commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte, con conseguente individuazione del preventivo più conveniente per l’amministrazione da parte del R.U.P., senza le formalità della seduta pubblica e senza l’elaborazione di una graduatoria finale tra le diverse proposte, palesano la volontà dell’amministrazione di ricorrere ad una modalità di affidamento diretto e non ad una procedura di carattere comparativo (cfr. dello stesso segno, Tar Lombardia, Milano, sez. IV, n. 2968/2023).

Non di meno, la richiesta di un’offerta tecnica e di un’offerta economica, da formularsi previa effettuazione di un sopralluogo, l’indicazione di un importo “a base d’asta” e la predeterminazione di criteri di valutazione non assumono alcun rilievo, anche ove si richieda il possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità, peraltro, a quanto previsto dall’art. 17, c. 2, d.lgs. n. 36/2023.

Come già affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, Sez. I, 13.06.2022 n. 981; TAR Basilicata, Sez. I, 11.02.2022 n. 108; TAR Marche, Sez. I, 07.06.2021 n. 468), pertanto, “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”.