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La recentissima pronuncia del Tribunale di Milano, sentenza n. 5635/2024 , avente ad oggetto una controversia relativa all’utilizzo di immagini fotografiche online, offre diversi spunti di analisi sul tema della protezione fornita dalla Legge sul Diritto d’Autore alle fotografie e alla loro riproduzione in rete.

In breve, la vicenda riguarda la pubblicazione online, da parte di un soggetto terzo, di fotografie prodotte e cedute da una società a diverse testate giornalistiche che avevano provveduto a metterle in rete prive del c.d. watermark.

Diversi gradi di protezione: opera fotografica, fotografia semplice e fotografia documentale

Innanzitutto, è importante comprendere che la tutela concessa dalla Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) varia a seconda della tipologia di immagine fotografica.

A riguardo, è opportuno distinguere tre diverse categorie: (i) opere fotografiche, (ii) fotografie semplici e (iii) fotografie documentali.

  • Opere fotografiche o fotografie d’autore (art. 2 L.D.A.)

Le opere fotografiche godono di tutela piena da parte del diritto d’autore, sono cioè protette alla stregua di un dipinto, di una scultura o di un libro in quanto considerate opere dell’ingegno. L’autore vanta diritti morali e patrimoniali su tali opere e la durata della protezione è di 70 anni dalla morte dell’autore.

Per godere della più ampia tutela autoriale è necessario che la fotografia sia il risultato di un atto creativo inteso come l’espressione di un’attività intellettuale che risulta preponderante rispetto alla tecnica materiale. Il carattere creativo delle opere fotografiche non si riduce alla bravura del fotografo, ma si estrinseca, come si legge nella citata sentenza, “nella capacità di veicolare un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, esprimendo, in modo caratteristico ed individualizzante, la personalità dell’autore.

  • Fotografie semplici (art. 87, I comma, L.D.A.)

Quando la fotografia è priva di quel quid pluris che è in grado di renderla una rappresentazione originale e creativa del fotografo e – per quanto tecnicamente perfetta – si limita ad essere una mera rappresentazione della realtà, la tutela concessa all’autore è più ridotta in quanto rientra nella categoria dei diritti connessi al diritto d’autore.

La durata della protezione è di 20 anni decorrenti dalla data indicata sulla fotografia e l’autore non gode dei diritti morali, quali ad esempio il diritto alla paternità, ma diviene titolare esclusivamente di diritti di sfruttamento economico.

A differenza delle opere fotografiche, a norma dell’articolo 90 L.D.A., le fotografie semplici vengono tutelate soltanto se riportano il nome dell’autore (o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente) e la data dello scatto. In mancanza di tali indicazioni, la riproduzione delle fotografie da parte di terzi non è considerata abusiva e il loro utilizzo è libero senza che sia dovuto alcun compenso all’autore. Fatta salva la malafede in capo a chi le ha riprodotte (la malafede dell’utilizzatore deve essere provata dal soggetto che lamenta la lesione del diritto d’autore).

La ratio di tale norma è quella di permettere a chi intende riprodurre la fotografia di sapere il nome di colui al quale debba essere chiesto il consenso, nonché la durata dell’altrui esclusiva.

  • Fotografie documentali o riproduzioni fotografiche (art 87, II comma, L.D.A.)

Rientrano in quest’ultima categoria “le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili” come, ad esempio, la fototessera per la patente o la foto della carta d’identità.

L’elemento distintivo di questa tipologia di fotografie è la finalità, esse infatti, a differenza delle fotografie semplici, hanno un mero fine documentale.

Le fotografie documentali non godono di alcuna protezione autoriale, ma la loro riproduzione potrebbe comunque essere vietata da norme diverse, quali quelle sulla privacy o sul segreto industriale.

Come proteggere la riproduzione di fotografie semplici online: il digital watermark

La difficoltà di proteggere le proprie immagini fotografiche da riproduzioni abusive online riguarda in particolare le fotografie semplici.

Per evitare che circolino in rete fotografie semplici prive delle indicazioni richieste per la loro tutela, è possibile ricorre al c.d. digital watermark. Questo strumento permette di includere informazioni all’interno di un file, con lo scopo di attestarne l’originalità e la provenienza, attraverso il digital watermark è possibile quindi “marchiare” la fotografia indicando il nome dell’autore e la data in cui è stata scattata.

In altre parole, il digital watermark permette di rendere ineliminabile l’apposizione delle indicazioni di cui all’art. 90 L.D.A. alle fotografie contenute in files e trasferite secondo modalità informatiche o telematiche, garantendo all’autore la protezione autoriale. Il meccanismo si basa su equazioni matematiche che permettono l’inserimento all’interno dell’immagine di una serie di bits, che modificano la filigrana del codice digitale della stessa ed inseriscono le informazioni “indelebili” nel file.